(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 73 del 29 luglio 2020) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere b) e q), dello Statuto regionale; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della
disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2,  comma
2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106); 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117  (Codice  del
Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della  legge
6 giugno 2016, n. 106); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.  40  (Disciplina  del
Servizio sanitario regionale); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato
di interventi e servizi per la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2005,  n.  73  (Norme  per  la
promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana); 
  Vista la legge regionale 31 ottobre  2018,  n.  58  (Norme  per  la
cooperazione sociale in Toscana); 
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 18 ottobre 2019; 
  Considerato quanto segue: 
    1. L'approvazione del decreto legislativo n. 117/2017 ha prodotto
una revisione  organica  della  disciplina  speciale  e  delle  altre
disposizioni vigenti relative  agli  enti  del  Terzo  settore  (ETS)
mediante la redazione  di  un  apposito  codice  che  ha  riunificato
all'interno di un unico quadro normativo le singole leggi settoriali:
volontariato, promozione sociale e impresa sociale; 
    2. La societa' toscana e' storicamente  segnata  da  un  autonomo
protagonismo, civile e solidale, di carattere comunitario, in cui  il
senso  di  responsabilita'  promosso  volontariamente   dai   singoli
cittadini verso il bene comune ha generato forme organizzative sempre
piu' strutturate, evolute, efficaci e congrue all'implementazione  di
risposte  qualificate  e  permanenti.  Compito   della   Regione   e'
supportare e favorire processi  di  strutturazione  del  volontariato
individuale verso piu' adeguate forme solidaristiche organizzate; 
    3. In quest'ottica e' altresi' essenziale promuovere i diritti di
accesso alla cultura come bisogno  individuale  e  valore  collettivo
riconoscendo, in conformita' alle  finalita'  statutarie,  il  valore
sociale e civico delle attivita' culturali e artistiche svolte  dagli
enti associativi del Terzo settore; 
    4. La Regione Toscana, anche  in  attuazione  delle  disposizioni
contenute nel codice sopracitato, intende promuovere e sostenere  gli
ETS e le altre formazioni sociali, definendo le  modalita'  del  loro
coinvolgimento attivo  nell'esercizio  delle  funzioni  regionali  di
programmazione, indirizzo e coordinamento e  nella  realizzazione  di
specifici progetti,  di  servizio  o  di  intervento,  finalizzati  a
soddisfare bisogni della comunita' regionale; 
    5.   In   particolare,   si    intende    rendere    sistematica,
disciplinandone l'ambito di applicazione e le modalita' operative, la
collaborazione tra pubbliche amministrazioni e gli ETS,  prevedendone
la regolamentazione con specifico  riferimento  agli  istituti  della
co-programmazione  e  della  co-progettazione  con   l'obiettivo   di
sostenere le attivita'  degli  ETS,  promuovendo  lo  sviluppo  e  il
consolidamento della rappresentanza  di  settore  e  valorizzando  il
ruolo di questi soggetti come agenti attivi di  sviluppo  e  coesione
sociale delle comunita' locali; 
    6. Si rende opportuna la previsione di una norma che  abroghi  la
legge regionale n. 28/1993, la legge regionale n. 29/1996,  la  legge
regionale n. 42/2002 e  la  legge  regionale  n.  57/2014  in  quanto
superate dalle presenti disposizioni; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione Toscana riconosce, promuove e  sostiene  l'iniziativa
autonoma delle formazioni sociali  che,  nella  comunita'  regionale,
perseguono finalita' civiche, solidaristiche e di  utilita'  sociale,
senza fine di lucro, e svolgono attivita' di  interesse  generale  ai
sensi degli  articoli  2,  3,  4,  18  e  118,  comma  quarto,  della
Costituzione. 
  2. La Regione, in attuazione dell'art.  4,  comma  1,  lettera  q),
dello Statuto tutela e promuove l'associazionismo ed il volontariato,
il mutualismo e la cooperazione, valorizzandone il ruolo  sociale  ai
fini del perseguimento dell'interesse generale della  comunita'  alla
promozione umana, al benessere, alla salute  e  all'integrazione  dei
cittadini. 
  3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione riconosce e  valorizza
gli enti del Terzo settore di cui al  decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettera  b),  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106),  che  operano
nell'ambito regionale. 
  4.  La  Regione  riconosce  altresi'  il  valore  fondamentale  del
volontariato e della mutualita', quale forma originale e spontanea di
adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' all'interno della
comunita'. 
  5. La Regione, nelle materie  di  competenza  regionale,  ai  sensi
dell'art.  118,  comma  quarto,  della  Costituzione,  favorisce   le
relazioni collaborative fra le formazioni sociali di cui al comma 1 e
le  pubbliche   amministrazioni,   sulla   base   dei   principi   di
sussidiarieta',  corresponsabilita',  nonche'  nel   rispetto   della
reciproca autonomia.