(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 73 del 29 luglio 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere b) e q), dello Statuto regionale; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106); Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana); Vista la legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 18 ottobre 2019; Considerato quanto segue: 1. L'approvazione del decreto legislativo n. 117/2017 ha prodotto una revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore (ETS) mediante la redazione di un apposito codice che ha riunificato all'interno di un unico quadro normativo le singole leggi settoriali: volontariato, promozione sociale e impresa sociale; 2. La societa' toscana e' storicamente segnata da un autonomo protagonismo, civile e solidale, di carattere comunitario, in cui il senso di responsabilita' promosso volontariamente dai singoli cittadini verso il bene comune ha generato forme organizzative sempre piu' strutturate, evolute, efficaci e congrue all'implementazione di risposte qualificate e permanenti. Compito della Regione e' supportare e favorire processi di strutturazione del volontariato individuale verso piu' adeguate forme solidaristiche organizzate; 3. In quest'ottica e' altresi' essenziale promuovere i diritti di accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo riconoscendo, in conformita' alle finalita' statutarie, il valore sociale e civico delle attivita' culturali e artistiche svolte dagli enti associativi del Terzo settore; 4. La Regione Toscana, anche in attuazione delle disposizioni contenute nel codice sopracitato, intende promuovere e sostenere gli ETS e le altre formazioni sociali, definendo le modalita' del loro coinvolgimento attivo nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento e nella realizzazione di specifici progetti, di servizio o di intervento, finalizzati a soddisfare bisogni della comunita' regionale; 5. In particolare, si intende rendere sistematica, disciplinandone l'ambito di applicazione e le modalita' operative, la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e gli ETS, prevedendone la regolamentazione con specifico riferimento agli istituti della co-programmazione e della co-progettazione con l'obiettivo di sostenere le attivita' degli ETS, promuovendo lo sviluppo e il consolidamento della rappresentanza di settore e valorizzando il ruolo di questi soggetti come agenti attivi di sviluppo e coesione sociale delle comunita' locali; 6. Si rende opportuna la previsione di una norma che abroghi la legge regionale n. 28/1993, la legge regionale n. 29/1996, la legge regionale n. 42/2002 e la legge regionale n. 57/2014 in quanto superate dalle presenti disposizioni; Approva la presente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione Toscana riconosce, promuove e sostiene l'iniziativa autonoma delle formazioni sociali che, nella comunita' regionale, perseguono finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, senza fine di lucro, e svolgono attivita' di interesse generale ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, comma quarto, della Costituzione. 2. La Regione, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera q), dello Statuto tutela e promuove l'associazionismo ed il volontariato, il mutualismo e la cooperazione, valorizzandone il ruolo sociale ai fini del perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana, al benessere, alla salute e all'integrazione dei cittadini. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione riconosce e valorizza gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano nell'ambito regionale. 4. La Regione riconosce altresi' il valore fondamentale del volontariato e della mutualita', quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' all'interno della comunita'. 5. La Regione, nelle materie di competenza regionale, ai sensi dell'art. 118, comma quarto, della Costituzione, favorisce le relazioni collaborative fra le formazioni sociali di cui al comma 1 e le pubbliche amministrazioni, sulla base dei principi di sussidiarieta', corresponsabilita', nonche' nel rispetto della reciproca autonomia.